Sanzioni per mancata comunicazione dei dati
Sezione relativa alle sanzioni per mancata comunicazione dei dati, come indicato all'art. 47 del d.lgs. 33/2013 |
Art. 47 del D.Lgs. 14/03/2013 - Sanzioni per casi specifici. Pubblicato nella Gazz. Uff. 5 aprile 2013, n. 80. In vigore dal 20 aprile 2013
1. La mancata o incompleta comunicazione delle informazioni e dei dati di cui all'articolo 14, concernenti la situazione patrimoniale complessiva del titolare dell'incarico al momento dell'assunzione in carica, la titolarita' di imprese, le partecipazioni azionarie proprie, del coniuge e dei parenti entro il secondo grado, nonchè tutti i compensi cui da diritto l'assunzione della carica, dà luogo a una sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 10.000 euro a carico del responsabile della mancata comunicazione e il relativo provvedimento e' pubblicato sul sito internet dell'amministrazione o organismo interessato.
2. La violazione degli obblighi di pubblicazione di cui all'articolo 22, comma 2, da' luogo ad una sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 10.000 euro a carico del responsabile della violazione. La stessa sanzione si applica agli amministratori societari che non comunicano ai soci pubblici il proprio incarico ed il relativo compenso entro trenta giorni dal conferimento ovvero, per le indennita' di risultato, entro trenta giorni dal percepimento.
3. Le sanzioni di cui ai commi 1 e 2 sono irrogate dall'autorità amministrativa competente in base a quanto previsto dalla legge 24 novembre 1981, n. 689.
Ai sensi dell'art. 49 D. Lgs. 33/2013 le sanzioni per la mancata comunicazione dei dati si applicano a partire dalla data di adozione del primo aggionamento annuale del Piano triennale della trasparenza e comunque a partire dal 17 ottobre 2013, corrispondente al centottantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore del decreto.