Indicatore di tempestività dei pagamenti
Sezione relativa all'indicatore di tempestività dei pagamenti, come indicato all'art. 33 del d.lgs. 33/2013
Riferimenti normativi:
- art. 33 del D.Lgs.vo n. 33/2013 (Obblighi di pubblicazione concernenti i tempi di pagamento dell'amministrazione)
1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 9-bis, le pubbliche amministrazioni pubblicano, con cadenza annuale, un indicatore dei propri tempi medi di pagamento relativi agli acquisti di beni, servizi, prestazioni professionali e forniture, denominato «indicatore annuale di tempestività dei pagamenti», nonché l'ammontare complessivo dei debiti e il numero delle imprese creditrici. A decorrere dall'anno 2015, con cadenza trimestrale, le pubbliche amministrazioni pubblicano un indicatore, avente il medesimo oggetto, denominato «indicatore trimestrale di tempestività dei pagamenti». Gli indicatori di cui al presente comma sono elaborati e pubblicati, anche attraverso il ricorso a un portale unico, secondo uno schema tipo e modalità definiti con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da adottare sentita la Conferenza unificata. - art. 10 del DPCM del 22/9/2014
1. Le amministrazioni pubblicano l’indicatore annuale di tempestività dei pagamenti di cui all’art. 9, comma 1, del presente decreto entro il 31 gennaio dell’anno successivo a quello di riferimento, secondo le modalità di cui al comma 3 del presente articolo.
2. A decorrere dall’anno 2015, con cadenza trimestrale, le amministrazioni pubblicano l’indicatore trimestrale di tempestività dei pagamenti di cui all’art. 9, comma 2, del presente decreto entro il trentesimo giorno dalla conclusione del trimestre cui si riferisce, secondo le modalità di cui al comma 3 del presente articolo. - Circolare del Ministero dell'Economia e delle Finanze n. 22 del 22/07/2015
Indicazioni e chiarimenti in merito al calcolo dell’indicatore di tempestività dei pagamenti delle amministrazioni pubbliche, ai sensi dell’articolo 8, comma 3-bis, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89