Funzioni e competenze del Consiglio Comunale
Il consiglio comunale è l'organo di indirizzo e di controllo politico-amministrativo.
È composto dal Sindaco e da un numero variabile di consiglieri, in funzione del numero di abitanti del Comune.
Le materie di competenza del Consiglio sono definite dal'Art. 42 del D.Lgs. n.267 del 18/08/2000.
I consigli comunali dei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti sono presieduti da un presidente eletto tra i consiglieri. Nei comuni con popolazione inferiore ai 15.000 abitanti il consiglio è presieduto dal sindaco (Artt. 37, 39 e 42, D.Lgs. n.267 del 18/08/2000).
Gli articoli dello Statuto relativi al Consiglio Comunale
Art. 9 - Consiglio Comunale
1) Il consiglio comunale è dotato di autonomia organizzativa e funzionale e, rappresentando l'intera comunità, delibera l'indirizzo politico - amministrativo ed esercita il controllo sulla sua applicazione. La presidenza del consiglio comunale è attribuita ad un consigliere comunale, eletto dalla maggioranza assoluta dei suoi componenti, nella prima seduta del consiglio. In sede di prima attuazione l'elezione del presidente viene effettuata nella prima seduta consiliare successiva all'entrata in vigore dello statuto.
2) L'elezione, la durata in carica, la composizione e lo scioglimento del consiglio comunale sono regolati dalla legge.
3) Il consiglio comunale esercita le potestà e le competenze stabilite dalla legge e dallo statuto e svolge le proprie attribuzioni conformandosi ai principi, alle modalità e alle procedure stabiliti nel presente statuto e nelle norme regolamentari.
4) Il consiglio comunale definisce gli indirizzi per la nomina e la designazione dei rappresentanti del comune presso enti, aziende e istituzioni e provvede alla nomina degli stessi nei casi previsti dalla legge. Detti indirizzi sono valevoli limitatamente all'arco temporale del mandato politico - amministrativo dell'organo consiliare.
5) Il consiglio comunale conforma l'azione complessiva dell'ente ai principi di pubblicità, trasparenza e legalità ai fini di assicurare imparzialità e corrette gestione amministrativa.
6) Gli atti fondamentali del consiglio devono contenere l'individuazione degli obiettivi da raggiungere nonché le modalità di reperimento e di destinazione delle risorse e degli strumenti necessari.
7) Il consiglio comunale ispira la propria azione al principio di solidarietà.
Art.10 - Sessioni e convocazione
1) L'attività del consiglio comunale si svolge in sessione ordinaria e straordinaria.
2) Ai fini della convocazione, sono considerate ordinarie le sedute nelle quali vengono iscritte le proposte di deliberazioni inerenti all'approvazione delle linee programmatiche del mandato, del bilancio di previsione e del rendiconto della gestione.
3) Le sessioni ordinarie devono essere convocate almeno cinque giorni prima del giorno stabilito; quelle straordinarie almeno tre. In caso d'eccezionale urgenza, la convocazione può avvenire con un anticipo di almeno 24 ore.
4) La convocazione del consiglio e l'ordine del giorno degli argomenti da trattare è effettuata dal presidente del consiglio. Il presidente del Consiglio è tenuto a riunire il consiglio in un termine non superiore a 20 giorni, quando lo richiedano il sindaco o un quinto dei consiglieri, inserendo all'ordine del giorno gli argomenti dagli stessi richiesti purchè di competenza quel consesso.
5) La convocazione è effettuata tramite avvisi scritti contenenti le questioni da trattare, da consegnare a ciascun consigliere nel domicilio eletto nel territorio comunale; la consegna deve risultare da dichiarazione del messo comunale. L'avviso scritto può prevedere anche una seconda convocazione, da tenersi almeno due giorni dopo la prima.
6) L'integrazione dell'ordine del giorno con altri argomenti da trattarsi in aggiunta a quelli per cui è stata già effettuata la convocazione è sottoposta alle medesime condizioni di cui al comma precedente e può essere effettuata almeno 24 ore prima del giorno in cui è stata convocata la seduta.
7) L'elenco degli argomenti da trattare deve essere affisso nell'albo pretorio contestualmente all'avvio della sua notificazione ai Consiglieri e deve essere adeguatamente pubblicizzato con pubblica affissione di manifesti, in modo da consentire la più ampia partecipazione dei cittadini.
8) La documentazione relativa alle pratiche da trattare deve essere messa a disposizione dei consiglieri comunali almeno quattro giorni prima della seduta nel caso di sessioni ordinarie, almeno due giorni prima nel caso di sessioni straordinarie e almeno 12 ore prima nel caso di eccezionale urgenza.
9) Le sedute del consiglio sono pubbliche, salvi i casi previsti dal regolamento consiliare che ne disciplina il funzionamento.
10) La prima convocazione del consiglio comunale subito dopo le elezioni per il suo rinnovo viene indetta dal sindaco entro dieci giorni dalla proclamazione degli eletti e la riunione deve tenersi entro dieci giorni dalla convocazione.
11) In caso di impedimento permanente, decadenza, rimozione, dimissioni, decesso del sindaco si procede allo scioglimento del consiglio comunale; il consiglio e la giunta rimangono in carica fino alla data delle elezioni e le funzioni del sindaco sono svolte dal vice sindaco.