Cosa succede se si dichiara il falso, validità della dichiarazione e autenticazione della firma
Cosa succede se si dichiara il falso
Il cittadino è responsabile di quello che dichiara con l'autocertificazione. Ma attenzione alle dichiarazioni non veritiere!
L' amministrazione, infatti, può provvedere d'ufficio ad accertare la veridicità di quanto dichiarato.
In caso di dichiarazione non veritiera il cittadino è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia, oltre che decadere dagli eventuali benefici ottenuti con l'autocertificazione.
Quanto tempo vale la dichiarazione
Le autocertificazioni sostituiscono in via definitiva il corrispondente certificato, ed hanno quindi la stessa validità temporale degli atti che sostituiscono.
Si ricorda:
- tutti i certificati anagrafici, le certificazioni dello stato civile, gli estratti e le copie integrali degli atti di stato civile rilasciati dai servizi demografici hanno una validità di 6 mesi dalla data del rilascio;
- Hanno validità illimitata i certificati non soggetti a modificazioni (certificato di morte, titolo di studio...);
- è ammessa la presentazione di certificazioni scadute purchè le informazioni contenute nei certificati stessi non siano cambiate (basta apporre sul certificato una dichiarazione non autenticata in cui il titolare attesta che le informazioni contenute nel certificato non hanno subito variazioni dalla data del rilascio.
Autenticazione della firma
Per la validità delle domande e delle dichiarazioni sostitutive dell'atto ai notorietà da presentare alle amministrazioni e ai servizi pubblici non è necessaria l'autentica della firma, purché questa sia apposta in presenza del dipendente addetto a riceverle o siano accompagnate da un documento di identità.
Rimane l'obbligo dell'autentica della firma solo per le dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà indirizzate a privati o alla pubblica amministrazione per la riscossione di benefici economici da parte di terzi.
Per la validità delle dichiarazioni sostitutive di certificazione (autocertificazione) è sufficiente la sottoscrizione dell'interessato.
Si ricorda:
- l'autocertificazione è valida anche se l'interessato, in grado di intendere e volere, non può (per impedimento fisico) o non sa (per analfabetismo) firmare: in questi casi l'impiegato deve accertarne l'identità e attestare che la dichiarazione è stata resa davanti a lui;
- se l'interessato è incapace di agire, la redazione e la sottoscrizione della dichiarazione sostitutiva sarà effettuata dal tutore (in caso di incapacità assoluta) o dal curatore (in caso di incapacità relativa);
- in caso di impossibilità a recarsi personalmente in ufficio, le dichiarazioni sostitutive (allegando una fotocopia di documento di identità) possono essere presentate da altra persona, oppure inviate via fax, oppure inviate per posta;
- se l'interessato, per gravi motivi di salute, non può provvedere personalmente, la dichiarazione può essere resa nel suo interesse da uno dei parenti più stretti.
L'imposta di bollo
Le dichiarazioni sostitutive sono esenti da bollo.