Ultimo aggiornamento: Giovedì 19 Dicembre 2013
Il nuovo procedimento
- è rilasciata all’interessato, contestualmente alla presentazione allo sportello o successivamente, con altro mezzo, la comunicazione di avvio del procedimento prevista dalla Legge 241/1990 e recante l’informazione degli accertamenti eseguiti e la durata del procedimento; entro 2 giorni lavorativi il Comune dispone la registrazione della nuova residenza, con decorrenza dalla data di presentazione della richiesta e – ove ne ricorra il caso – richiede la cancellazione al Comune di provenienza, il quale la dispone entro 2 giorni lavorativi, mentre entro 5 giorni lavorativi comunica/conferma al Comune di nuova iscrizione i dati necessari alla registrazione della scheda individuale e di famiglia;
- nelle more il Comune di nuova iscrizione rilascia solo certificazioni di residenza e stato di famiglia limitatamente alle informazioni documentate, il Comune di provenienza invece sospende immediatamente la certificazione;
- il Comune di nuova iscrizione dispone accertamenti per la verifica della dimora abituale, dei quali deve obbligatoriamente comunicare l’esito all’interessato entro 45 giorni dalla data di presentazione della domanda, pena il silenzio-assenso;
- in caso di pre-requisiti mancanti (es. titolo di soggiorno) od esito negativo dell’accertamento in ordine alla dimora abituale – fatto salvo il rispetto del termine di cui sopra – il Comune invia all’interessato il preavviso di rigetto previsto dall’art. 10 bis Legge 241/1990. L’interessato ha diritto di presentare, entro il termine di 10 giorni, osservazioni e documenti. La comunicazione interrompe i termini, che iniziano a decorrere di nuovo dalla data di presentazione delle osservazioni o trascorsi 10 giorni dalla comunicazione di cui sopra. Le motivazioni di mancato accoglimento delle osservazioni dovranno essere indicate nel provvedimento di rigetto e di ripristino della posizione precedente;
- le richieste prive di informazioni essenziali sono irricevibili.