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Ultimo aggiornamento ( Martedì 24 Marzo 2020 )

È disponibile on line il nuovo modello di autodichiarazione per gli spostamenti, modificato sulla base delle nuove disposizioni introdotte dal dpcm 22 marzo 2020.

Di seguito il nuovo modello di autocertificazione scaricabile: nuovo modello di autodichiarazione aggiornato al 23.03.2020

Pubblicata Martedì 24 Marzo 2020
 

Con DPCM in data 22/03/2020, sono state introdotte ulteriori misure in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale.

Il decreto parla di “sospensione delle attività produttive industriali o commerciali” ad eccezione delle filiere necessarie e di quelle che consentano il funzionamento di queste ultime e indica un elenco di attività che possono continuare a restare attive.

Inoltre, lo stesso provvedimento riprendendo l’Ordinanza del Ministero della Salute 22/03/2020 fa divieto a tutte le persone fisiche di trasferirsi o spostarsi, con mezzi di trasporto pubblici o privati, in un comune diverso rispetto a quello in cui attualmente si trovano, salvo che per comprovate esigenze lavorative, di assoluta urgenza ovvero per motivi di salute.

Le disposizioni del decreto producono effetto dalla data del 23 marzo 2020 e sono efficaci fino al 3 aprile 2020.

Per ulteriori informazioni si prega di consultare il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22/03/2020 e il relativo allegato 1 nel quale vengono elencate le attività produttive, industriali e commerciali escluse dalla misura restrittiva.

Pubblicata Lunedì 23 Marzo 2020
 

Si rende noto che Confcommercio Imprese per l’Italia – Lecce ha attivato lo sportello assistenza “S.O.S IMPRESA” per fornire gratuitamente alle imprese, ai professionisti detentori di Partita Iva e agli Egli Istituzionali del territorio provinciale informazioni, aggiornamenti, chiarimenti di natura sindacale, fiscale, sicurezza sul lavoro, ecc., in merito alle recenti disposizioni governative emanate per far fronte all’emergenza COVID-19 (Coronavirus)

Per maggiori informazioni si prega di consultare la comunicazione pervenuta a questo Ente

Pubblicata Lunedì 23 Marzo 2020
 
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Ultimo aggiornamento ( Sabato 21 Marzo 2020 )

Il 20 marzo 2020 il Ministero della salute ha emanato un'ordinanza allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del COVID-19. Sull'intero territorio nazionale sono adottate le ulteriori seguenti misure:

a) è vietato l'accesso del pubblico ai parchi, alle ville, alle aree gioco e ai giardini pubblici;

b) non è consentito svolgere attività ludica o ricreativa all'aperto; resta consentito svolgere individualmente attività motoria in prossimità della propria abitazione, purchè comunque nel rispetto della distanza di almeno un metro da ogni persona;

c) sono chiusi gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, posti all’interno delle stazioni ferroviarie e lacustri, nonché nelle aree di servizio e rifornimento carburante, con esclusione di quelli situati lungo le autostrade, che possono vendere solo prodotti da asporto da consiunarsi al di fuori dei locali; restano aperti quelli siti negli ospedali e negli aeroporti, con obbligo di assicurare in ogni caso il rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro;

d) nei giorni festivi e prefestivi, nonchè in quegli altri che immediatamente precedono o seguono tali giorni, è vietato ogni spostamento verso abitazioni diverse da quella principale, comprese le seconde case utilizzate per vacanza.

Le disposizioni della presente ordinanza producono effetto dalla data del 21 marzo 2020 e sono efficaci fino al 25 marzo 2020.

Per ulteriori informazioni di prega di consultare l'ordinanza del ministero della salute del 20/03/2020

Pubblicata Sabato 21 Marzo 2020
 

Per il rinnovo dell'esenzione non è necessario recarsi al distretto sociosanitario.

E' stata, infatti, disposta la proroga automatica fino al 30 settembre di quest’anno della validità dei codici di esenzione dal pagamento del ticket per motivi di reddito, rilasciati a seguito di autocertificazione resa nel corso del 2019 e in scadenza al 31 di questo mese.

Questi i codici di esenzioni prorogati:

  • Assistiti di età inferiore a 6 anni e superiore a 65 anni, appartenenti ad un nucleo familiare con reddito complessivo non superiore a 36.151,98€ (codice E01);
  • Disoccupati e loro familiari a carico appartenenti ad un nucleo familiare con un reddito complessivo inferiore a 8.263,31€, incrementato fino a 11.362,05€ in presenza del coniuge ed in ragione di ulteriori 516,46€ per ogni figlio a carico (codice E02);
  • Titolari di pensione sociale e loro familiari a carico (codice E03);
  • Titolari di pensioni al minimo di età superiore a 60 anni e loro familiari a carico, appartenenti ad un nucleo familiare con un reddito complessivo inferiore a 8.263,31€, incrementato fino a 11.362,05€ in presenza del coniuge ed in ragione di ulteriori 516,46€ per ogni figlio a carico (codice E04);
  • Assistiti appartenenti a nuclei familiari con reddito annuo complessivo fino a 18.000,00 €, incrementato di 1.000,00 € per ogni figlio a carico (codice E94);
  • Assistiti di età superiore a 65 anni, appartenenti ad un nucleo familiare con reddito annuo, complessivo non superiore a 36.151,98 € (codice E95);
  • Assistiti appartenenti a nuclei familiari con reddito annuo fino a 23.000,00 €, incrementato di 1.000,00 € per ogni figlio a carico (codice E96).

Per ulteriori approfondimenti, di seguito, il link del sito Sanità Puglia.

Pubblicata Sabato 21 Marzo 2020
   
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